Tirocini Formativi una opportunità non una escamotage

Si porta a conoscenza di tutti i Clienti che dal Gennaio 2010 è possibile attivare, tramite questo Studio di Consulenza, in quanto delegato della Fondazione Consulenti per il Lavoro, i tirocini formativi di orientamento senza l’obbligo, da parte delle aziende interessate, di recarsi presso il Centro per l’Impiego per espletare le dovute procedure burocratiche.

Di fatto, Fondazione Consulenti per il Lavoro, si sostituisce agli organismi pubblici ed è abilitato ad approvare direttamente i tirocini quale Ente promotore.

Il tirocinio formativo è una esperienza effettiva di lavoro avente lo scopo di agevolare le scelte professionali dei soggetti che abbiano già assolto all’obbligo scolastico. In nessun caso il tirocinio formativo di orientamento può essere assimilato ad un rapporto di lavoro dunque, non è prevista alcuna retribuzione per il tirocinante.

 Chi sono i soggetti che possono essere avviati per il tirocinio:

  • Studenti che frequentano la scuola superiore per tirocini non superiori a 4 mesi
  • Allievi degli istituti professionali o dei corsi di formazione professionale per tirocini non superiori a 6 mesi
  • Soggetti in cerca di prima occupazione o disoccupati compresi quelli iscritti alle liste di mobilità per tirocini non superiori a 6 mesi
  • Cittadini stranieri
  • Soggetti portatori di handicap per tirocini non superiori a 24 mesi o soggetti con svantaggi sociali per tirocini non superiori a 12 mesi
  • Studenti universitari o neolaureati per tirocini non superiori a 12 mesi

Le aziende che hanno nel proprio organico da 1 a 5 lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato possono ospitare 1 tirocinante, da 6 a 19 dipendenti  possono ospitare non più di 2 tirocinanti, aziende con più di 20 dipendenti a tempo indeterminato possono ospitare tirocinanti in misura non superiore al 10% del suddetto organico.

I tirocini sono attivati in base ad un’apposita Convenzione stipulata tra l’Ente promotore  ((Fondazione) e l’azienda ospitante, alla quale deve essere allegato uno specifico progetto formativo e di orientamento.

Il tirocinante deve essere assicurato contro gli infortuni sul lavoro, a carico dell’azienda, e per la responsabilità civile presso terzi.

Il pagamento della polizza per la responsabilità civile è già stato effettuato direttamente dalla Fondazione, pertanto l’azienda ospitante non dovrà effettuare alcun adempimento al riguardo.

Infine per offrire ai giovani la possibilità di prepararsi al mondo del lavoro con un’adeguata formazione, la Regione Toscana rende obbligatorio per l’azienda il rimborso di almeno 500 euro mensili lordi per l’attivazione di un tirocinio extra-curricolare. Nel caso in cui il tirocinante abbia un’età compresa tra i 18 e i 30 anni (non compiuti) la Regione Toscana co-finanzia il tirocinio per 300 euro dei 500 previsti. Il rimborso spese di 500 euro mensili dovuti dal soggetto ospitante, sia in caso di soggetto svantaggiato  che in caso di soggetto disabile, è totalmente coperto dal contributo regionale senza limiti d’età.

Il tirocinio ha una durata, secondo i profili professionali, da un minimo di 2 mesi fino a 6 mesi, proroghe comprese, per arrivare a 12 mesi per i laureati disoccupati o inoccupati e per le categorie svantaggiate individuate dalla art 17 ter comma 8 della L.R: 3/2012. Per i soggetti disabili di cui alla legge 68/99 il tirocinio può essere esteso fino ad un massimo di 24 mesi.

Le competenze dello studio  saranno quantificate in relazione alla complessità del progetto.

A parere nostro, questa formula oltre  ad offrire una valida opportunità per i gioveni di affacciarsi al mondo del lavoro,  può essere un buon incentivo per chi desidera ampliare il proprio organico senza aggravio di costi e con la possibilità di valutare l’opportunità di avvalersi di un futuro collaboratore da inserire in azienda.

 

Per qualsiasi chiarimento rimaniamo a Vs. disposizione.

 Cordiali saluti

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