Certificati Antipedofilia

Certificato antipedofilia: obbligo solo per i nuovi assunti, volontariato e Baby sitter esclusi.

Arrivano i chiarimenti del ministero della Giustizia sull’onere per i datori di lavoro di presentare il documento per i dipendenti che operano abitualmente con i minori. La norma non riguarda società sportive, onlus e gruppi come gli scout e la non retroattività della disposizione scongiura il caos soprattutto nella scuola.

Il ministero della Giustizia, Andrea Orlando, interviene per chiarire la vicenda dei certificati antipedofilia richiesti obbligatoriamente per i lavoratori che hanno a che fare con i minori.
Il provvedimento, infatti, obbliga il datore di lavoro che intenda “impiegare al lavoro una persona per lo  svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con  minori” a richiedere, prima della stipula del contratto, il certificato penale per accertarsi che il soggetto da impiegare non sia stato già condannato per reati contro i minori: prostituzione minorile, pornografia minorile, pornografia virtuale, turismo sessuale e adescamento dei minorenni. Soprattutto perché in caso di inosservanza si rischia una sanzione amministrativa da 10mila a 15mila euro.

Ora il ministero della Giustizia elimina gran parte dei dubbi, chiarendo intanto che i tantissimi volontari che operano a titolo gratuito presso parrocchie, onlus o associazioni sportive, e dunque non sono titolari di un vero e proprio contratto di lavoro, non sono tenuti all’accertamento previsto dal decreto legislativo che recepisce la direttiva europea per la “lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile”.

“L’obbligo di tale adempimento – chiarisce il ministero-  sorge soltanto ove il soggetto che intenda avvalersi dell’opera di terzi – soggetto che può anche essere individuato in un ente o in un’associazione che svolga attività di volontariato, seppure in forma organizzata e non occasionale e sporadica  – si appresti alla stipula di un obbligo. Non sorge, invece, ove si avvalga di forme di collaborazione che non si strutturino all’interno di un definito rapporto di lavoro”. In altre parole, catechisti, volontari che operano presso associazioni, organizzazioni scout e società sportive non sono soggetti al ‘controllo’ previsto dal decreto 39/2014.

Altra precisazione determinante riguarda la non retroattività della disposizione: l’obbligo del certificato riguarda dunque solo i nuovi assunti e non il personale già dipendente. Un chiarimento che scongiura il caos soprattutto nelle scuole.

Quanto ai tempi ed alle modalità di presentazione dei certificati del casellario giudiziale, il ministero ha precisato che “saranno rilasciati entro qualche giorno dalla richiesta”, che a fare la richiesta possono essere i lavoratori interessati, i loro datori di lavoro su delega del dipendente e che i moduli per la domanda sono disponibili sul sito del ministero.(allegato anche qui di seguito)  In attesa del documento, i datori di lavoro potranno accettare un’autocertificazione sostitutiva in cui il lavoratore dichiara di non essere stato condannato per i reati contro i minori.

http://www.giustizia.it/resources/cms/documents/modello_circolare3apr2014.pdf

 

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